Art. 30.
(Autorizzazione per l'attività degli organismi di controllo).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività

 

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di controllo, di cui all'articolo 27, comma 1, devono proporre istanza al Ministero. I requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza sono definiti rispettivamente agli allegati 3 e 4 della presente legge.
      2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di controllo è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nell'allegato e della presente legge. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 5.
      3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministero, entro quattro mesi dal ricevimento dell'istanza, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      4. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.
      5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non è trasferibile, ha validità triennale ed è rinnovabile con decreto del Ministero, acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      6. Gli Organismi di controllo trasmettono al Ministero sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 5, ed a pena di decadenza, la documentazione attestante la vigenza e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione, il Ministero con apposito decreto rinnova l'autorizzazione. Durante le operazioni di verifica di cui al presente comma e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del decreto di autorizzazione di cui al comma 3, l'organismo di controllo continua ad operare.
      7. Qualora ricorrano i casi di revoca previsti dall'articolo 42, comma 1, su proposta del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29 e con decreto del Ministero, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata.
 

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      8. Le eventuali variazioni apportate alla documentazione richiesta per la concessione o il rinnovo dell'autorizzazione, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29, sono autorizzate dal Ministero dandone comunicazione all'organismo di controllo e alle regioni e alle province autonome interessate.